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02/072020

Detrazione acquisto immobile ristrutturato da impresa 2020, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

del 02/07/2020

 Con la risposta n. 195, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di detrazione per l'acquisto di un immobile ristrutturato da impresa. Vediamo quanto sottolineato.

Fornendo la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguardo la possibilità di beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori deve risultare che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione, purché risulti invariata la volumetria. Specificando: "Sostanzialmente quello che la disposizione normativa richiede è che la volumetria dell'edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione rimanga identica a quella preesistente ai lavori stessi".

Esaminando in particolare la questione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ha ricordato: "Il Servizio Tecnico Centrale del detto Consiglio, in data 17 aprile 2018, ha comunicato il parere n. 27/2018 espresso dalla Prima Sezione del Consesso nell'adunanza del 22 marzo 2018. Tale parere ha specificato che rientrano tra gli interventi di 'ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001 quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

Quindi, le operazioni di demolizione e ricostruzione dell'edificio con conseguente ampliamento dovuto a interventi esclusivamente di adeguamento antisismico non devono essere considerate operazioni per una nuova costruzione. In considerazione di ciò, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, chi acquista "le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione descritti nell'istanza potranno fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir".

Si ricorda che l'articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi prevede al comma 3:

"La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro".
Fonte: Idealista